STATUTO
dell'associazione per lo studio, ricerca e lo sviluppo
delle piante officinali Arborea
Art. 1
E costituita nel rispetto del codice civile e della L
383/2000 l'associazione “Arborea”; la durata
dell’associazione è illimitata, è
apolitica e apartitica e non ha scopi di lucro.
Art. 2
L'associazione ha sede legale in località Giunco
67 Arcidosso, Grosseto. Il trasferimento della sede sociale
non comporta modifica statutaria. Il consiglio ha la facoltà
di cambiare sede se l’esigenze lo ritengono necessario.
Art. 3
Gli scopi dell'associazione sono:
o la salvaguardia, valorizzazione, catalogazione, sperimentazione,
divulgazione e lo sviluppo delle piante spontanee e coltivate
per l’uso alimentare, erboristico, cosmetico, ornamentale,
veterinario; tessile e tutti gli usi diversi che si possono
ricavare;
o organizzare iniziative di studio, convegni, dibattiti,
mostre, corsi didattici e informativi;campagne di promozione
e divulgazione attività aperta a tutti e particolarmente
ai giovani, mediante l'organizzazione di corsi, scuole,
seminari, stage, collaborando anche con enti pubblici
e privati, stipulando convenzioni o richiedendo contributi,
partecipando attivamente alle forme decentrate del potere
locale;
o organizzare e realizzare, anche per conto di terzi,
manifestazioni, rassegne, concorsi, sia nazionali che
internazionali;
o incentivare scambi culturali, gemellaggi con partner
italiani e stranieri;
o promuovere e gestire attività editoriali; realizzare
iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della
didattica e tecnica sulla lavorazione di piante officinali;
l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini,
usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;
o collaborare con associazioni culturali, sportive, con
consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità
affini; ed aderire ad organismi nazionali e internazionali
che abbiano similari obiettivi;
o promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta
idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali; il tutto
nella propria realtà e dovunque se ne renda utile
e necessaria la presenza;
o diffondere la conoscenza acquisita tramite testi e manifestazioni
di carattere espositivo quale, mostre, conferenze, escursioni
didattiche, mostre mercato, rievocazioni storiche, spettacoli;
o ricercare sponsorizzazioni e pubblicità, utilizzando
le normative fiscali vigenti che regolano la materia;
o organizzare degustazioni concorsi culinari presso gli
spazzi utilizzati a tale scoppo;
o promuovere l’artigianato proveniente da manufatti
di origine vegetale;
o acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti
per lo svolgimento delle proprie attività
L’associazione opera sul territorio nazionale ed
internazionale.
Art.4
Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini
e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e
del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione
e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per
il loro raggiungimento.
L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione
degli aspiranti soci è il Consiglio direttivo.
L'ammissione all'Associazione è deliberata dal
Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente
nella quale dovrà specificare le proprie complete
generalità. In base alle disposizioni di legge
675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti
alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità
dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il
diniego va motivato.
All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento
della quota di autofinanziamento annuale nella misura
fissata dal Consiglio direttivo ed approvata in sede di
bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto
e dei regolamenti emanati.
La quota associativa è intrasmissibile.
Ci sono due categorie di soci:
- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione
dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili
alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha
carattere di perpetuità, non è soggetta
ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota
sociale.
- Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto
la qualifica di socio al Consiglio direttivo. Hanno diritto
di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro
qualità di soci effettivi è subordinata
all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.
Il numero dei soci effettivi è illimitato.
I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro
10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.
Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione
e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente
a titolo di volontariato. L'associazione può in
caso di particolare necessità, assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo,
anche ricorrendo ai propri associati.
Art. 5
I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere
gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti
i soci hanno i diritti di informazione e di controllo
stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio
volontario non potrà in alcun modo essere retribuito,
ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente
sostenute per l'attività prestata. L'associazione
si avvale in modo prevalente di attività prestata
in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti
i soci maggiorenni hanno diritto di voto. La domanda di
ammissione a Socio da parte di un minorenne, dovrà
essere controfirmata da chi ne esercita la potestà.
L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento
della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui
giudizio è insindacabile e contro la cui decisione
non è ammesso appello.
Art. 6
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione
in modo personale, volontario e gratuito senza fini di
lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità
personali dichiarate.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed
all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito
di solidarietà ed attuato con correttezza, buona
fede, onestà e rigore morale, nel rispetto del
presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
Art. 7
Il socio può recedere dall'associazione mediante
comunicazione scritta da inviare al Consiglio direttivo
Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio
sociale nel corso del quale è stato esercitato.
Il socio può essere escluso dall'associazione in
caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o
per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale
e/o materiale all'associazione stessa.
L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio
direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo,
assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione
e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione
utile.
Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere
all'associazione, non possono richiedere la restituzione
dei contributi versati, né hanno diritto alcuno
sul patrimonio dell'associazione.
Art. 8
Gli organi dell'associazione sono:
L'assemblea dei soci;
Il consiglio direttivo;
Il presidente
Le funzioni dei membri di Consiglio Direttivo sono gratuite
e saranno eventualmente rimborsate le spese inerenti l‘espletamento
di incarichi o missioni su preciso mandato.
Art. 9
L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.
L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori
e effettivi, è convocata almeno una volta all'anno
dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci,
mediante:
Avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati,
almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni
prima.
L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente
almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente
stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del
Direttivo.
Deve inoltre essere convocata:
quando il Direttivo lo ritenga) necessario;
quando la richiede almeno un decimo dei soci;
L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del
giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica
dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede
legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria
in tutti gli altri casi.
L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione
se è presente la maggioranza degli iscritti aventi
diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche
nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
L'assemblea ordinaria
elegge il) Presidente
elegge il Consiglio Direttivo;
propone iniziative indicandone modalità
e supporti organizzativi;
approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale
ed il rendiconto predisposti dal Direttivo;
ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal
Comitato direttivo;
approva il programma annuale dell'associazione.
Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese
a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega;
sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi
riguardanti le persone e la qualità delle persone
o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio
ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare
una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.
Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria
e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene
redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea
appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto
dal Presidente e dall'estensore è trascritto su
apposito registro, conservato a cura del Presidente nella
sede dell'associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute
e chiederne, a proprie spese, una copia.
L'assemblea straordinaria:
approva eventuali modifiche)a allo Statuto con
la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata
a maggioranza dei presenti;
scioglie l'associazione e ne devolve il) patrimonio
col voto favorevole di 3/4 dei soci.
hanno diritto di partecipare alle assemblee,
di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché
in regola con il pagamento della quota.
Art. 10
L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo
eletto dall'assemblea e composto da tre a dieci membri.
La convocazione del Consiglio direttivo è decisa
dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata
da tre membri del Consiglio direttivo stesso.
Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta
dei presenti, a parità di voti prevale il voto
del Presidente.
Il Consiglio direttivo:
compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione;
redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale
sulle attività dell'associazione;
redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo
e quello preventivo ed il rendiconto economico;
ammette i nuovi soci;
esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea
ai sensi dell'art.7 del presente statuto;
fissa annualmente l’importo della quota
sociale di adesione.
Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite
quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Nell'ambito del comitato direttivo sono previste almeno
le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente
dall'assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere
(eletti nell'ambito del Comitato direttivo stesso).
Art. 11
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione,
presiede il Comitato direttivo e l'assemblea.
Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità
ed è il suo portavoce ufficiale.
Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia
in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati
dal tesoriere.
Art. 12
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative,
determinate annualmente dal Consiglio Direttivo,
dai contributi di Enti, di privati, di associazioni, da
iniziative promozionali; da oblazioni, lasciti, donazioni
e da occasionali attività aventi lo scopo indirizzato
al conseguimento delle finalità associative.
Il Consiglio direttivo potrà rifiutare qualsiasi
donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia
modo l'associazione.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento
interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà
essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti
all'associazione e arricchire il suo patrimonio.
Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche
indirettamente.
Art. 13
I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati
dall'assemblea.
Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea
generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze
previste dallo Statuto.
L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve
tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo
alla chiusura dell'esercizio sociale.
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede
dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni
prima dell'assemblea e può essere consultato da
ogni associato.
Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea
generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze
previste dallo Statuto.
Il bilancio preventivo è depositato presso la sede
dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea
e può essere consultato da ogni associato.
Art. 14
Questo statuto è modificabile con la presenza dei
due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole
della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta
non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali,
con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge
italiana.
Art. 15
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la
devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole
di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea
straordinaria.
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione
nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione
del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con
finalità di pubblica utilità a favore di
associazioni di promozione sociale di finalità
similari.
Art. 16
Per tutto ciò che non è espressamente previsto
si applicano le disposizioni contenute nel codice civile
e nelle leggi vigenti in materia.